Art. 7.
(Compiti di educazione).

      1. I servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, in conformità al protocollo di cui all'articolo 5, attivano sportelli pubblici di informazione e di educazione cinofila gestiti da etologi e da veterinari specializzati in comportamento del cane, finalizzati alla diffusione dei fondamenti teorici e pratici dei princìpi e delle tecniche di educazione familiare, urbana e comportamentale dei cani, nonché delle loro esigenze etologiche e di tutela del loro benessere.
      2. Le aziende sanitarie locali e i comuni, con la collaborazione delle associazioni animaliste e in conformità al protocollo di cui all'articolo 5, predispongono ed attuano programmi annuali di educazione e di informazione rivolti alle scuole, alla popolazione e ad ogni altro soggetto che ne fa richiesta, per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere psico-fisico. In tali programmi, particolare attenzione deve essere dedicata alla corretta qualità del rapporto tra uomo e cane, all'adeguata gestione dei cani e alle cause che generano l'aggressività canina.